Importanti novità dal nuovo redditometro per la nautica da diporto, le considerazioni di un esperto come il Dott. Riccardo Chiaverri, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la Provincia di Milano.
Rispetto ai precedenti redditometri senza dubbio il Fisco ha allentato, con il decreto di controllo recentemente varato, la pressione sulla nautica da diporto, se non altro inquadrando il settore in un ambito meno punitivo e qualitativamente più vicino alla realtà dei fatti.
La presunzione del reddito per l’acquisto di una barca è ora valutata con i medesimi criteri applicabili a un caravan o un immobile, senza l’adozione di moltiplicatori e coefficienti diretti ad innalzare, come per il passato, spropositatamente e in maniera a dir poco incongrua la capacità contributiva del diportista.
L’acquisto è al capitolo “investimenti” del decreto e il cosiddetto contenuto induttivo è riferito all’incremento patrimoniale meno il finanziamento: in sintesi, se il prezzo pagato per l’acquisto della barca è di 100 mila euro, di cui 90 mila risultano quale prestito della banca, i “conti” si fanno sulla differenza, cioè sui 10 mila euro di “incremento patrimoniale”.
La stessa cosa vale per la rata del leasing nautico, che viene adesso considerata come un qualsiasi canone di locazione di un immobile.
Nei primissimi accertamenti inviati dall’ Agenzia delle entrate, già analizzati dallo scrivente studio, si è trovata piena conferma dell’applicazione “alla lettera” del nuovo meccanismo di calcolo, assolutamente rivoluzionario rispetto al passato. Alla luce di queste considerazioni un esame attento della normativa in vigore lascia spazio a prospettive completamente inaspettate nel mondo della nautica da diporto, dove finalmente risulta evidente un intervento quasi “incentivante” da parte del legislatore, che dopo le chiare e assurde forzature del passato, ha finalmente cambiato rotta ponendo le basi per un rilancio del settore, quantomeno dal punto di vista della “tranquillità fiscale”. La rivisitazione della tassa di possesso, ad esempio, potrebbe essere un altro importante segnale positivo, anche se purtroppo la crisi generalizzata e la “politica del terrore” adottata recentemente nei confronti di possessori di imbarcazioni non renderanno certamente facile una ripresa a breve termine del settore nautico in Italia.
Ritornando al redditometro, va detto che con questo strumento gli uffici finanziari possono fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, su base induttiva. Ciò significa che il contribuente potrà in tutti i casi contestare e dimostrare il differente ammontare delle “risorse” economiche che il Fisco gli attribuisce. Non è una strada semplice, ma senza dubbio praticabile. La giurisprudenza recente in materia tende a inquadrare il redditometro su un piano meno rigido e più “aperto” al contraddittorio.
Bisogna inoltre ribadire che l’orientamento dell’Agenzia delle entrate è quello di controllare scostamenti superiori al 20% tra il reddito “dichiarato” e lo “stimato”. Anzi, nello stadio iniziale di attuazione si è disposti ad una maggiore tolleranza, con interventi su differenze ancora più consistenti.
Anche il peso reddituale del mantenimento dell’imbarcazione, per l’ormeggio, il rimessaggio, per i pezzi di ricambi, il carburante, ecc., è valutato (alla voce generica “trasporti”, dell’allegato A del decreto) secondo parametri indicativi abbastanza accettabili. Si ricorda che le polizze assicurative (sia R.C. che Opzionali) rimangono escluse da tale valutazione in quanto trovano applicazione a parte, insieme a tutte le altre assicurazioni riconducibili al contribuente.
Riportiamo la tabella del contenuto induttivo utilizzata per la ricostruzione del reddito su base annua, precisando che questa andrebbe “letta” secondo un andamento “a tendenza” e non come un diagramma a scaglioni.
Unità a motore
4-7 metri 400 euro per metro
7-10 metri 700 euro per metro
10-14 metri 1600 euro per metro
14-18 metri 3000 euro per metro
18-24 metri 5500 euro per metro
sup.ai 24 metri 12000 euro per metro
Unità a vela
4-7 metri 200 euro per metro
7-10 metri 350 euro per metro
10-14 metri 700 euro per metro
14-18 metri 1500 euro per metro
18-24 metri 2500 euro per metro
sup. ai 24 metri 5500 euro per metro
Si riportano quindi degli esempi di calcolo per alcune comuni imbarcazioni a motore, riferite alla sola presunzione per il mantenimento della stessa, in caso di acquisto bisognerà di conseguenza sommare anche gli importi effettivamente pagati per l’acquisto o le eventuali rate di leasing/finanziamenti correlate all’imbarcazione acquistata, che come detto in precedenza, rileveranno finalmente per il solo costo effettivamente sostenuto, senza l’applicazione di assurdi moltiplicatori come avveniva in passato;
IMBARCAZIONE | LUNGHEZZA MT. | BASE CALCOLO | RICOST. SINTETICA REDDITO |
SESSA KEY LARGO 20 | 6.00 | € 400 | € 2.400 |
MANO MARINE 22.52 | 7.04 | € 700 | € 4.928 |
TULLIO ABBATE SOLEIL 35 | 9.98 | € 700 | € 6.986 |
TORNADO 38 | 11.80 | € 1.600 | € 18.880 |
ITAMA 45 | 13.82 | € 1.600 | € 22.112 |
ITAMA 45 | 13.82 | € 1.600 | € 22.112 |
ITAMA 75 | 23.54 | € 5.500 | € 129.470 |
MANGUSTA Overmarine 105 | 31.40 | € 12.000 | € 376.800 |
Per evidenziare le differenze nel calcolo presuntivo del reddito tra vecchio e nuovo redditometro portiamoun esempio per la seguente imbarcazione:
IMBARCAZIONE | LUNGHEZZA MT. | VECCHIO REDDITOMETRO | NUOVO REDDITOMETRO |
Cranchi Smeraldo 37” | 10.92 | € 57.446,64 | € 17.472,00 (!) |
In conclusione si può tranquillamente affermare che i nuovi parametri utilizzati per la ricostruzione sintetica del reddito per imbarcazioni risultano veramente interessanti, i numerosi riscontri avuti fino ad ora mostrano delle presunzioni molto vicine alla realtà e rappresentano quindi un ottima base di partenza che potrebbe da una parte rendere meno probabile una verifica fiscale, dall’altra lasciare molto spazio ad una eventuale difesa in caso di accertamento. Resta chiaro che la ricostruzione sintetica del reddito comprende anche moltissimi altri elementi “indicatori di ricchezza” come immobili, automobili, assicurazioni etc, quindi la congruità di quando dichiarato è generata da una sommatoria di tutti gli elementi. Con la presente viene pertanto fornita una chiara indicazione dell’impatto specifico della singola imbarcazione sul reddito del contribuente, resta quindi auspicabile una valutazione generale della singola situazione reddituale del contribuente prima di ogni eventuale nuovo incremento patrimoniale.