Dal Dott. Massimo Maspoli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Vebania, in materia di rischi fiscali per operazioni intracomunitarie.
Con la sentenza n. 25755/2014, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di applicabilità del regime del margine, precisando che il “rischio fiscale” dell’operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine ricade sul cessionario che non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale della operazione.
(Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 05/12/2014, n. 25755)
IN PRATICA
Regime del margine beni usati
Il regime del margine può essere utilizzato per la cessione di beni mobili usati. Sono interessati all’applicazione del regime del margine coloro che esercitano per professione abituale il commercio all’ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni usati.
OPERATIVITA’
Regime del margine
Sono interessati al regime speciale del margine i soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione:
• indicati nella tabella allegata al DL 41/95;
• per i quali non sia stata operata la rivalsa dell’IVA all’atto dell’acquisto.
da Guide e Soluzioni – IVA
Fattura per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
Ai sensi degli artt. 36 e 38, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, la fattura è emessa dal cedente con la specifica annotazione che si tratta di beni usati e di antiquariato e che il prezzo è comprensivo dell’IVA. Il documento riporta i dati anagrafici e fiscali del fornitore, le generalità del cliente, il numero, la data di emissione, la specifica del documento di trasporto e la data di consegna.
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APPROFONDIMENTO
Regime del margine: rischio fiscale sul cessionario
Ricade sul cessionario – che non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale della operazione – il rischio fiscale dell’operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine in difetto dei presupposti richiesti.
Il regime del margine nell’Iva e gli adempimenti contabili a prova dell’esistenza dei presupposti per la sua applicazione
Nella sentenza che si commenta, la S.C. precisa che la mancanza dei registri previsti all’art. 38, 2° comma, d.l. 23 febbraio 1995, relativi agli acquisti e cessioni di beni usati, comporta la non applicabilità del regime del margine. Sottolinea la Corte che l’assenza dei registri impedisce all’Agenzia delle entrate di controllare se esistano i presupposti per avvalersi dell’applicazione del citato regime e, tra questi, in particolare, se il cedente dei beni usati abbia proceduto alla detrazione dell’iva all’atto dell’acquisto dei predetti beni.
Ambito di applicazione del c.d. regime del margine
Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, il regime del margine è precluso quando le cessioni sono state effettuate con controparti che hanno detratto in tutto o in parte l’Iva o che non siano in possesso dei requisiti per accedere al suddetto regime. L’onere della prova spetta al cessionario-contribuente, in quanto soggetto maggiormente idoneo a verificare l’esistenza dei presupposti applicativi del regime speciale.
Per il regime del margine Iva onere della prova a carico del contribuente
In caso di acquisto intracomunitario con applicazione del regime del margine spetta al cessionario italiano verificare, nei limiti imposti dall’onere di diligenza, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime speciale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento.
Regime del margine: al cessionario italiano la prova dei presupposti
Ai fini dell’applicazione del regime del margine nello scambio intracomunitario di autovetture usate, non conta la regolarità formale della fattura se il cessionario italiano è in grado di rendersi conto che il cedente comunitario è un soggetto IVA che esercita l’attività di autonoleggio o di leasing.
Imprenditore poco accorto: il Fisco può applicare le sanzioni sul regime del margine a suo carico
L’amministrazione finanziaria, nel caso in cui l’imprenditore non si sia accorto di un’evidente frode fiscale effettuata nell’ambito di cessioni intracomunitarie, può applicare le sanzioni anche nei suoi confronti, dal momento che il regime del margine non si presta a incertezze normative in materia.
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