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“Resurrezione” delle societa’ di capitali estinte con effetto retroattivo
La circolare n. 31/2014 della Agenzia Entrate opta, come prevedibile, per il carattere retroattivo dell’art. 28 del decreto semplificazioni fiscali.
Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso di tributi e contributi, gli effetti dell’art. 2495 c.c. si producono decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della societa’ dal Registro Imprese.
La norma introduce un lasso di tempo di cinque anni entro cui, nei confronti degli enti impositori, degli enti di previdenza e assistenza e dei contribuenti, la cancellazione della societa’ non causa l’effetto consistente nell’irreversibile estinzione dell’ente. Pertanto, saranno validi gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento notificati ed intestati al soggetto estinto.
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