Abuso del diritto e reati tributari

Spazio dedicato all’ Dott. Gino Manoni, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ancona.

Bloccato l’invio alle Commissioni Finanze del Decreto Legislativo sulla certezza del diritto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Uno dei principali motivi che ha frenato il tanto atteso provvedimento di riforma è da rinvenirsi nelle polemiche sollevate negli ultimi giorni in merito al comma dell’articolo 19-bis che esclude la punibilità quando l’importo delle imposte sui redditi evase “non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato”.

Come noto e non sto qui a citarlo personalmente un noto personaggio politico ne ricaverebbe, secondo una tesi da più parti confermata, un vantaggio politico notevole potendo chiedere la revisione della condanna a quattro anni per frode fiscale e quindi riottenere agibilità politica.

Il Governo ha deciso quindi di far slittare l’invio alle Commissioni Parlamentari del nuovo decreto, il quale potrà essere approvato solo dopo le votazioni per il Quirinale.

Le prospettive future – Il Decreto tornerà dunque al Consiglio dei Ministri, e solo dopo le votazioni per il Quirinale potrà essere inviato alle Commissioni di Camera e Senato, per poi poter tornare finalmente al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

I tempi, però, sono strettissimi: la Legge Delega prevede infatti, come scadenza ultima per le riforme richieste, la data del 27 marzo 2015.

È inoltre da sottolineare come l’articolo 19-bis del decreto, effettivamente, sia poco chiaro e si presti a interpretazioni contrastanti.

Vi si legge infatti “per i reati previsti dal presente decreto, la punibilità è comunque esclusa quando l’importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata. Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997”.

Appare evidente come suddetta causa di esclusione di punibilità risulti difficilmente applicabile ad alcune fattispecie di reato che già prevedono soglie di punibilità, peraltro oggetto di riforma. Si pensi a quei reati, come l’omessa dichiarazione, per i quali non risulta dichiarato alcun reddito imponibile: in questo caso è impossibile calcolare una soglia di esclusione della punibilità.

Sicuramente, quindi, anche al fine di introdurre maggiore chiarezza nella formulazione di una norma inserita in un decreto sulla “certezza del diritto”, la formulazione potrebbe essere rivista.

Tale rinvio, però, trascina con sé anche le tanto attese nuove disposizioni in tema di abuso del diritto ma anche l’aumento della soglia di punibilità per i mancati versamenti di imposte.

Dunque l’ennesimo pasticciaccio e la delusione di tante aspettative soprattutto per chi, e sono tanti, poteva usufruire dell’aumento della soglia di punibilità da 50.000 a 150.000 dei mancati versamenti di imposte. Imposte regolarmente dichiarate e magari ne ha tenuto conto, non versando somme a debito di Iva relative all’esercizio 2013, pensando poi al regolare pagamento con la rateizzazione.

Si auspica che quanto prima il Governo dia corso alla delega ridando tranquillità a tanti contribuenti onesti che nella fattispecie citata, a causa della crisi economica che tuttora ci attanaglia, pur non permanendo nella insolvenza tributaria, saranno perseguiti penalmente anche se hanno dichiarato e quindi manifestato con onestà il proprio debito.

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