Autotrasporti & Responsabilità solidale

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Una nuova forma di responsabilità solidale entra nel settore dell’autotrasporto, peraltro estesa anche alle sanzioni del codice della strada

La richiesta di regolarità del vettore
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Sarà quindi necessario, dal 1° gennaio 2015, richiedere al vettore copia del Durc in corso di validità.

La richiesta di regolarità del vettore sarà tuttavia presto destinata a sparire: è infatti prevista, entro 6 mesi, l’adozione di una specifica delibera da parte del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, grazie alla quale la verifica sulla regolarità del vettore potrà essere assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato proprio dal Comitato centrale.

Le responsabilità solidale
Nel caso in cui invece il committente non verifichi la regolarità del vettore in merito al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, scatta, in capo allo stesso, la responsabilità solidale per il pagamento non solo delle retribuzioni, ma in alcuni casi anche degli oneri fiscali e delle sanzioni del codice della strada.

A fare la differenza sarà la forma del contratto di trasporto.

Se il contratto, infatti, è in forma scritta il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Invece, qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Il rapporto tra vettore e sub-vettore
Sempre in virtù delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2015 il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura.
Si badi bene, però: nel caso in cui il vettore si affidi a un sub-vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

In ogni caso, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo e il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore. Viene così limitato lo sfruttamento dei padroncini.

Anche nel caso in cui il vettore si affidi ad un sub-vettore (con il consenso del committente), è prevista la responsabilità solidale se non è acquisito il Durc, attestante la regolarità previdenziale e assicurativa del sub-vettore.

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