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L’Isee rappresenta un modello mediante il quale è possibile richiedere prestazioni agevolate tenendo conto dei redditi percepiti dal richiedente, dopo la riforma scattata dal primo gennaio di questo 2015, comporta l’utilizzo di nuovi modelli di DSU, la dichiarazione sostituiva unica.
I cambiamenti, rispetto alla precedente modulistica, sono diversi, e riguardano l’impostazione stessa della DSU, per la quale la Riforma ha introdotto una sorta di organizzazione a moduli. Abbiamo infatti un modello base, la cosiddetta DSU mini, che serve per la maggior parte delle prestazioni, e poi una serie di altri modelli che invece vanno compilati esclusivamente per alcune tipologie di prestazioni.
Eccovi una guida completa:
Per identificare con maggior semplicità i diversi modelli di cui si compone il nuovo ISEE, spesso si parla di ISEE Università, ISEE Sociosanitario, ISEE minorenni, e via dicendo. Vediamo, con precisione, quali sono i diversi modelli che compongono la DSU, utile al contribuente alla prese con la Riforma.
Ricordiamo che l’ISEE serve ad accedere a prestazioni di welfare (iscrizione all’asilo, all’università, prestazione sanitarie, assistenziali e via dicendo). Il contribuente compila al DSU, la consegna direttamente all’ente che eroga la prestazione, oppure al Comune, o al CAF, o all’INPS, ed è proprio l’istituto previdenziale che alla fine calcola l’ISEE.
In tutto, i moduli di cui si compone la DSU sono otto: due fanno parte del modello base, gli altri servono per eventuali situazioni particolari. Ecco i moduli:
Modulo MB1: è la parte fondamentale della cosiddetta DSU mini, in pratica la dichiarazione base, che devono presentare tutti. Vanno inseriti i dati relativi al nucleo familiare e quelli relativi alla casa di abitazione;
Modulo FC1: è la seconda parte della DSU mini, che quindi devono compilare tutti. Si compila per ogni componente del nucleo familiare, e contiene oltre alla sue generalità, le informazioni su reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare. In pratica, bisogna indicare qui tutti i dati utili a calcolare l’ISEE.
Una delle principali novità della Riforma prevede che alcune informazioni importanti relative al reddito, che prima erano auto-dichiarate, adesso non rientrino più invece nella DSU, perché l’INPS va a chiederle direttamente all’Agenzia delle Entrate (esempio: il reddito che risulta dalla dichiarazione).
E passiamo ora agli altri moduli, che invece si compilano, in aggiunta ai due appena descritti, per particolari tipologie di prestazioni o in determinate situazioni.
Modulo MB2: si compila solo per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e per quelle relative ai minorenni nel caso in cui i genitori non siano coniugati e non convivano. Ad esempio, questo modulo si compila per l’iscrizione all’università, per altre eventuali prestazioni legate agli studi universitari, per l’iscrizione all’asilo. Si compone di due quadri, per ognuna delle due tipologie sopra descritte, e serve per indicare la situazione del nucleo dello studente universitario (se convive o meno con i genitori e via dicendo), piuttosto che del minorenne.
Modulo MB3: si compila solo per le prestazioni socio – sanitarie residenziali, come il ricovero presso RSSA (residenze per anziani). Si inseriscono i dati sul beneficiario della prestazione, sui familiari, sui figli non ricompresi nel nucleo familiare (che calcoleranno poi componenti aggiuntive), e su eventuali donazioni di immobili.
Modulo MB1-rid: questo in realtà è un modulo che si può compilare in alternativa al modulo MB1, nel caso in cui si preferisca fare riferimento a un nucleo familiare ristretto, composto solo da coniuge e figli, possibilità che è concessa nei seguenti casi: prestazioni socio – sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni, prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.
Modulo FC2: si compila solo nel caso in cui ci siano nel nucleo familiare persone con disabilità o non autosufficienti. Si inseriscono generalità, livello di disabilità (in base alla classificazione stabilita dalla norma), spese per prestazioni.
Modulo FC3: si compila solo se nel nucleo familiare ci sono persone esonerate dalla dichiarazione oppure in caso di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali. Si inseriscono i dati di reddito.
Modulo FC4: vale solo per calcolare la cosiddetta “componente aggiuntiva“, rappresentata ad esempio dal genitore non convivente nel caso di prestazioni per i figli minorenni, oppure dal figlio del beneficiario di prestazioni socio assistenziali. Si inseriscono i dati del nucleo familiare della componente aggiuntiva.
Segnaliamo infine che c’è anche una DSU specifica per calcolare il cosiddetto ISEE corrente, che rappresenta una delle novità fondamentali della Riforma. In pratica, è riconosciuta la possibilità, che prima non era prevista, di correggere l’ISEE nel corso dell’anno. Per farlo, bisogna appunto richiedere un nuovo indicatore, che si chiama appunto ISEE corrente, compilando un’apposita DSU. È necessario che siano intervenute consistenti variazioni della situazione economica rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Come calcolare il reddito:
Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero
Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.
Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l’intero valore della casa ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un’eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.
È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza. Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
– spese sanitarie;
– spese per l’acquisto di cani guida;
– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
– spese mediche e di assistenza specifica.
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