Dal Dott. Antonio Garcea, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Roma.
Regime contributivo previdenziale agevolato per artigiani e commercianti: adesione entro il 28 febbraio
L’articolo 1, commi 76-84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto un nuovo regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono determinati requisiti e si trovano nelle particolari condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.
I soggetti interessati da questo regime previdenziale agevolato sono coloro che rivestono unicamente la carica di titolare di ditta individuale, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 2 della circolare in questione.
Il regime agevolato prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990.
Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione telematica che il contribuente ha l’onere di presentare all’INPS, secondo le seguenti modalità:
– i soggetti che già esercitano attività d’impresa alla data del 01/01/2015, dovranno compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti. Questo modello andrà compilato entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato;
– i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 01/01/2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, sempre attraverso la procedura telematizzata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Se dovesse emergere che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.
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