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Quando sui terreni oltre all’IMU si paga anche l’IRPEF, casi di esenzione vecchi e nuovi, sono molte le novità che partono da questo 2015 di cui tener conto per la corretta compilazione del modello 730, in relazione al possesso di terreni e fabbricati.
Eccovi una breve guida che riassume le principali modifiche di interesse del contribuente:
IMU terreni
È uno dei casi più complessi, anche a causa delle variazioni intervenute in corso d’anno, e addirittura a inizio 2015 con i cambiamenti relativi al versamento IMU 2014 sui terreni agricoli montani, valide per il 2014. In pratica prima nello scorso novembre è stato approvato un decreto che ha ripristinato il pagamento dell’IMU agricola per determinati terreni montani (prima esenti), in base a un criterio basato sull’altitudine del Comune. Poi è stato tutto rinviato fino all’approvazione di un nuovo provvedimento, il decreto 4/2015, con il quale sono stati cambiati i criteri: ora l’IMU agricola terreni montani è dovuta in base alla classificazione ISTAT.
Riassumendo:
Resta l’esenzione solo per i terreni ubicati nei Comuni montani, c’è un’esenzione parziale, limitata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i Comuni parzialmente montani, pagano l’IMU tutti gli altri. Tutto questo vale retroattivamente sul 2014, quindi di questo bisogna tenerne conto in sede di compilazione del modello 730.
Pertanto bisogna fare subito una precisazione: servono indicazioni nuove da parte dell’Agenzia delle Entrate perché le istruzioni dei modelli 730 approvati contengono ancora le indicazioni basate su una norma ormai vecchia, il decreto ministeriale 28 novembre 2014, superata dal già citato decreto legge 4/2015. Gli attuali modelli, nella colonna “IMU non dovuta” presente nel quadro A (dedicato ai terreni), riportano codici basati sulla vecchia legge, non quella nuova.
Fatta questa premessa, la regola generale per i terreni è che l’IMU ha sostituito IRPEF e addizionali per i redditi fondiari riguardanti gli immobili non locati, ma (in base all’articolo 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011), il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi) continua a essere assoggettato anche a IRPEF.
Risultato:
Terreni non locati: si pagano sia IMU sia IRPEF sul reddito agrario, non si paga IRPF sul reddito dominicale;
Terreni locati: si pagano l’IMU e l’IRPEF sul reddito agrario e dominicale.
Attenzione:
Se i terreni sono esenti dall’IMU, si paga sempre anche l’IRPEF sul reddito dominicale. Ecco che intervengono le novità relative ai terreni montani (che appunto continuano a prevedere casi di esenzione), su cui servono precisazioni delle Entrate.
Altra novità terreni non coltivati:
E’ scomparsa l’agevolazione per i fondi rustici formati per 2/3 da terreni coltivabili a prodotto annuale, non coltivati per cause indipendenti dalla tecnica agraria. Fino all’anno scorso (dichiarazione 2014 su redditi 2013) c’era una riduzione del 70% del reddito dominicale e agrario dell’annata agraria non coltivata, ora non più prevista (articolo 7, comma 3, decreto legge 91/2014). È di conseguenza scomparso, nel modello 730, il codice 1 da inserire nella colonna 7 del quadro A (che si usava in caso di mancata coltivazione per l’intera annata o per cause indipendenti dalla tecnica di coltivazione).
Infine, ci sono le rivalutazioni per il calcolo dell’acconto 2015. Per il 2015, rivalutazione del 30% (o del 10% per coltivatori diretti e IAP).
Ecco la tabella da verificare anche per gli altri anni d’imposta:
Periodi d’imposta 2013 e 2014: rivalutazione del 15%, o del 5% per CD e IAP;
Periodo d’imposta 2015: rivalutazione del 30%, o del 10% per CD e IAP;
A partire dal 2016: rivalutazione del 6% per tutti.
Redditi da Agroenergie:
La produzione di energie alternative in determinate quantità, fissate da paletti precisi, per i periodi d’imposta 2013 e 2014 costituisce reddito agrario, e va quindi indicata nel quadro A del 730. In particolare, in base all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto 66/2014:
Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
Produzione e cessione di energia fotovoltaica sino a 260.000 kWh anno;
Carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.
Se le produzioni oltrepassano i limiti sopra descritti, bisogna inserirle nel modello UNICO PF.
Cedolare secca:
Qui ci sono parecchie novità, che riguardano il quadro B del modello 730. Per i periodi 2014-2017, è stata abbassata al 10% (dal 15%) l’aliquota agevolata della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a,b, del decreto-legge 55/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Aliquota agevolata anche per i contratti a canone concordato nei Comuni in cui è stato deliberato nei cinque anni precedenti al maggio 2014 lo stato d’emergenza.
Infine, è stato estesa la cedolare secca agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, subaffittati a studenti universitari, se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Altre novità sui fabbricati:
Non è stata prorogata la sospensione degli sfratti per i contribuenti in condizioni di particolare disagi. C’è infine una semplificazione che riguarda sempre l’IMU: è sparita la colonna 10 nel quadro B del 730, perché non va più dichiarato l’importo IMU pagato per ciascun fabbricato.
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