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L’articolo 13 del Decreto Semplificazioni (D.L. 175/2014) ha innovato in modo significativo la disciplina riguardante l’esecuzione dei rimborsi Iva. L’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente chiarimenti in merito alle nuove disposizioni aventi la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva.
Le maggiori novità sono le seguenti:
• innalzamento ad € 15.000 dell’importo dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale;
• possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore ad € 15.000 senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo, laddove esistente) accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
• previsione dell’obbligo di prestare la garanzia per rimborsi superiori ad € 15.000 solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio;
• le disposizioni di semplificazione si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 13/12/2014, data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda i rimborsi di importo inferiore ad € 15.000, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale limite è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 (situazioni non a rischio) è stato precisato che:
• il contribuente che non intende apporre il visto di conformità unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia;
• l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva;
• l’apposizione del visto è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso.
Oltre all’apposizione del visto di conformità, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:
1. requisito di solidità patrimoniale: il patrimonio netto non deve essere diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
2. requisito di continuità aziendale: non devono essere state cedute, nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
3. requisito di regolarità contributiva: devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà̀ è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva.
Da ultimo, per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore ad € 15.000 con obbligo di presentazione della garanzia vengono erogati quando sono richiesti da:
a) soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, con esclusione delle imprese start-up innovative;
b) soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
• al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
• al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
• all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
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