Partono i controlli sulle false partite iva

Spazio dedicato al Dott. Stefano Bonaldo, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Venezia.

DAL 1° GENNAIO 2015 PARTONO I CONTROLLI SU FALSE PARTITE IVA

Secondo quanto previsto dalla Legge Fornero, è operativa dal 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti condizioni, salva prova contraria da parte del committente:

1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui (almeno 241 giorni, anche non consecutivi) per due anni consecutivi;

2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore (rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate, anche se non incassate) nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

3. presenza di una postazione fissa di lavoro, anche non ad uso esclusivo, presso una delle sedi del committente.
Vi sono alcune esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:

la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze;

la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.1, comma 3, L. n.233/90 (reddito annuo minimo di 19.395 euro).

Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza.

Da ultimo si rileva che in caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

E ricorda, il network di professionisti più grande d’Italia è sempre a tua disposizione per una consulenza privata GRATIS, per analizzare lo stato della tua azienda, per trovare una soluzione alla crisi o semplicemente migliorarne il controllo e la gestione o, ancora, per cercare di aumentare i tuoi clienti, ti basta contattarci su http://www.imprenditoreitaliano.it/consulenze-gratis/

Torna in alto