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Una recente circolaredell’Agenzia delle Entrate ha esaminato ladisciplina del credito per le imposte pagate all’estero.
Per individuare i redditi che si considerano prodotti all’estero occorre partire dalla lettura dell’art. 23 del TUIR (norma che indica i redditi che si considerano prodottiin Italia in capo ai non residenti).
Per i redditi prodotti dalle società (che dovrebbero considerarsi prodotti all’estero solo se la società ha nell’altro Stato una stabile organizzazione) ènecessario effettuare una verificadelle diverse categorie di reddito (adottando, di fatto,i criteri previsti per le persone fisiche).
Per i redditi prodotti in Stati legati all’Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, è sufficiente che essisiano tassati nello Stato estero.
Sono imposte estere accreditabili tutte quelle il cui presupposto è legato al possesso di un reddito.
Per gli Stati legati all’Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, è sufficiente che esse venganomenzionate nelle Convenzioni stesse.
L’imposta estera accreditabile è limitata all’ammontare corrispondente all’aliquota prevista dalle singole Convenzionicontro le doppie imposizioni. L’eccedenza può essere richiesta a rimborso all’Amministrazionefinanziaria dello Stato estero e non ha, quindi, il requisito della “definitività”, che caratterizza le impostedetraibili ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Per quanto riguarda il profilo probatorio, secondo l’Agenzia delle Entrate occorre conservare un prospetto in cui vengono sintetizzati gli aspetti di carattere “quantitativo” del credito, oltre alla seguente documentazione:
• copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’altro;
• ricevuta del versamento dell’imposta;
• eventuale certificazione rilasciata dalla controparte estera;
• eventuale richiesta di rimborso.
Nel calcolo della cosiddetta “quota di imposta italiana”, al numeratore del rapporto va indicato il redditoestero considerato al lordo delle spese di produzione (ad eccezione della categoria redditualerelativa al reddito d’impresa, che va assunta alnetto).
Il credito per le imposte pagate all’estero compete anche se il reddito difonte estera non è stato indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stato prodotto, ma viene indicato successivamente in una dichiarazione integrativa.
Se il periodo d’imposta estero non coincide con quello italiano,occorre ragguagliare le imposte estere in base ai ricavi prodotti nelle due frazioni dell’esercizio estero.
La circolare analizza ulteriori tematiche quali:
• le modalità di determinazione del credito in caso di possesso di società di persone estere;
• la detrazione per le imprese italiane che hanno una stabile organizzazione all’estero;
• la detrazione per le stabili organizzazioni italiane titolari di redditi di fonte estera.
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