Credito d’imposta accise sul gasolio autotrasportatori: cambiano le istruzioni per l’F24

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Le rettifiche alle istruzioni di compilazione del modello F24 in caso di utilizzo del credito d’imposta per le accise sul gasolio si sono rese necessarie a seguito delle modifiche alla disciplina intervenute con il D.L. n. 1/2012

Con la Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni per compilare correttamente il modello F24 in caso di fruizione, in compensazione, del credito d’imposta relativo alle accise sul gasolio da parte degli autotrasportatori (codice tributo “6740”). L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario dopo che il D.L. n. 1/2012 (all’art. 61) ha stabilito che l’apposita dichiarazione gli interessati devono presentare al competente ufficio delle Dogane non debba essere più presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, ma entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito, inoltre, deve essere utilizzato in compensazione non più entro l’anno solare, ma “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto”. In particolare, nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” deve essere riportato il numero della rata: due caratteri per indicare il trimestre solare di riferimento, altri due per segnalare l’anno di consumo del gasolio (ad esempio, “0215” per rappresentare il trimestre aprile-giugno 2015).

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