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Se non si paga una cartella nei termini e/o non viene presentato ricorso e/o noninterviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore odella Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.
Le “armi” a disposizione di Equitalia sono:
• il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come le autovetture;
• l’ipoteca sui beni immobili;
• il pignoramento mobiliare o presso terzi;
• l’espropriazione forzata dei beni immobili;
• ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che la legge attribuisce al creditore.
Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro Equitalia non può procedere ad azionicautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dalla comunicazione che deve inviare al debitore contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Il mancato pagamento nei 60 giorni dalla notifica della cartella comporta l’applicazione degli interessi di mora sulle somme richieste dalla data della notifica fino alla data delpagamento. L’Agente della riscossione riversa interamente gli interessi dimora all’ente creditore. Gli interessi moratori si calcolano solo sulle imposte e non sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendentesanzioni e interessi.
Si evidenzia inoltre che le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso deitributi, possono essere stabilite dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel limite di un solopunto percentuale di differenza rispetto al tasso legale.
Si descrivono ora gli strumenti a disposizione di Equitalia.
IL FERMO AMMINISTRATIVO, conosciuto anche con il nome di “ganasce fiscali” consiste in una misura cautelare attivata mediante l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato nel Pubblico registro automobilistico ed a seguito dell’adozione diquesta misura, il mezzo non può circolare.
La procedura viene avviata con la notifica al debitore e/o ai coobbligatiiscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva in cui viene preavvisato il contribuente che, inmancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senzanecessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone neiregistri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30giorni, non dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è tenutoa pagare alcunché né all’Agente della riscossione, né al Pubblico registroautomobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri.
L’IPOTECA è una misura cautelare che garantisce il credito ed attribuisce all’ente creditore ildiritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.
L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo(ipoteca volontaria) e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile unacomunicazione preventiva in cui viene preavvisato il contribuente che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca.
Equitalia può iscrivere ipoteca solo se l’importo complessivo delcredito per cui procede non è inferiore a ventimila euro. Se, anche dopol’iscrizione di ipoteca, il contribuente non provvede al pagamento del proprio debito, Equitalia potrà procedere allavendita dell’immobile, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
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