Il crono-programma da osservare per risolvere una crisi aziendale

Come si deve operare affinchè l’azienda esca fuori dalla crisi, una volta ottenuta la sospensiva ex art. 161 comma 6? E quali sono gli atti da compiere durante il periodo di tregua che ci viene concesso (fino a 120 giorni, in proroga fino a 180)?

Dalla richiesta ed ottenimento della sospensiva a come affrontare le fasi di trattativa con i creditori, fino agli istituti giuridici del 182bis o del concordato preventivo, tutti i singoli passi da compiere per poter uscire vincenti dalla crisi!

Nel nuovo video di questa settimana, Soluzioni Crisi Aziendali vi propone un vero e proprio crono-programma con tutte le azioni da svolgere, i tempi e modalità.
Guarda il video completo compilando il form al seguente link: http://soluzionicrisiaziendali.it/videoformazione/
Riceverai anche gratuitamente, in formato excel, il crono-programma che puoi vedere nel video!

Fase 1 – Richiesta ed ottenimento della sospensiva ex art. 161 comma 6

In primis per poter presentare l’istanza occorre recarsi da un notaio per redigere l’atto pubblico per la richiesta di ammissione al concordato. L’advisor poi preparerà l’istanza che dovrà essere depositata in Tribunale da un avvocato che sia residente nel Foro competente, dove ha sede legale l’azienda. La risposta del Tribunale sarà molto tempestiva, generalmente pochi giorni dopo il deposito dell’istanza.

Una volta accolta l’istanza, ogni mese l’azienda dovrà presentare una relazione sull’andamento economico-finanziario della ristrutturazione. Da sottolineare che da Giugno 2013 il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale preposto al controllo dello sviluppo e delle operazioni eseguite nella ristrutturazione.

E’ possibile poi come detto in precedenza richiedere una proroga, sempre tramite istanza presentata da avvocato e qualora ci venisse concessa avremo ben 180 giorni di copertura!!!

Ma l’ottenimento della sospensiva è nulla se nello stesso tempo non si provvederà a redigere un piano di ristrutturazione credibile e realmente efficace, occorrerà quindi fin da subito avere chiare le idee di come si procederà nella ristrutturazione…

Questo anche perché all’interno della richiesta di sospensiva ex art 161 comma 6 vanno inserite le linee guida che condurranno al di fuori della crisi l’azienda.
Attenzione: il Tribunale non richiede il piano dettagliato, ma vuole solamente conoscere quali saranno le linee guide perseguite dall’azienda.

Fase 2 – La fase di Trattativa con i creditori

Redatta la bozza del piano ed ottenuta la sospensiva, ecco come proseguire:

– si dovranno iniziare le trattative con i fornitori, con le banche, con i sindacati ed i dipendenti, tutte portate avanti dall’advisor, naturalmente in collaborazione con il commercialista dell’azienda (per tutte le info rivolgiti alla nostra struttura su www.soluzionicrisiaziendali.it o richiedi direttamente una consulenza in privato, via Skype, su http://soluzionicrisiaziendali.it/consulenza/)

– si dovrà attivare l’art. 183 c.f. per quel che riguarda la composizione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e gli Enti.

Naturalmente l’arte nella trattativa sarà nel far comprendere al creditore che non appoggiare il piano di ristrutturazione ed intraprendere altre strade come ad esempio l’istanza di fallimento, non tutela assolutamente i suoi interessi!

Fase 3 – Soluzioni per uscire dalla crisi

Terminata la fase delle trattative con i creditori, abbiamo quindi due possibili soluzioni da valutare per portare l’azienda fuori dalla crisi. Fare dei feedback durante le fasi di trattativa, per rendersi conto dello stato e del possibile successo delle varie trattative instaurate, può aiutarci a capire quale sia la giusta strada da percorrere:

a) La presentazione di una accordo di Ristrutturazione Debiti ex art. 182bis, completo di tutti quanti gli accordi, a patto che questi accordi raggiungano almeno il 60% dei debiti totali dell’azienda;

b) Iniziare a costruire un’ipotesi di Concordato preventivo liquidatorio, se si constata che non vi è più possibilità di proseguire con l’attività dell’azienda, oppure di Concordato preventivo in continuità, nel quale si preveda la possibilità di continuare con la propria attività

Da tener sempre presente che scegliendo la strada del Concordato Preventivo vi saranno, a differenza di una Ristrutturazione ex art. 182bis, enormi costi di giustizia da anticipare e la nomina di un commissario giudiziale che inevitabilmente andrà ad ostacolare l’amministrazione e di fatto assumerà lui stesso l’amministrazione dell’azienda.

E qualora non fosse possibile né presentare un 182bis, né presentare un Concordato preventivo ex art. 161, ecco che allora si potrebbe profilare una terza soluzione…

Può accadere, e spesso accade, che la tregua concessa dalla sospensiva ex art. 161, abbia avuto un effetto benefico sull’azienda, per la possibilità di non operare più in condizioni di emergenza e di riorganizzarsi, cosicché alla fine dei 180 giorni della sospensiva l’azienda si trovi addirittura in bonis!!!

Sembra difficile da credersi ma la nostra esperienza ci porta a confermare numerosi casi aziendali conclusi proprio con questo lieto fine!

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